Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2011 contiene la “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici (*)”.
Il provvedimento prescrive:
- La dotazione di “un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto”;
- l’abilitazione degli addetti al presidio, che devono essere in possesso di “piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale” e di “un’adeguata capacità tecnica” che viene conseguita secondo le vigenti norme in materia;
- la presenza, nel presidio, di almeno due unità operative di cui, almeno una, in possesso di abilitazione.
Ecco l’elenco delle dotazioni:
- 1 estintore a schiuma da 100 Litri;
- 2 estintori a polvere da 12 Kg;
- chiave inglese regolabile
- ascia piccola da soccorso per aeromobili
- cesoia trancia bulloni cm.6 1 (lunghezza)
- leva 95 cm (piede di porco)
- lampade portatili
- gancio o braga da traino
- sega per metalli, per lavori pesanti, con lame di ricambio
- coperta anti fiamma
- scala estensibile (lunghezza totale adeguata ai tipi di aereo utilizzati)
- fune 15 m
- tronchesi con taglienti laterali 17,8 cm
- pinze regolabili 25 cm
- set assortito di cacciaviti
- cesoie per lamiera
- cunei 10 cm
- motosega elettrica completa di due lame
- utensili da taglio per imbracature/cinture di sicurezza
- guanti (paia) resistenti alla fiamma (salvo che il presidio non ne sia già dotato individualmente)
- autorespiratore con bombola di riserva (set completo per l’operatore abilitato)
- cassetta per il pronto soccorso
- uniforme protettiva (set completo per gli addetti al presidio)
Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici “ove non diversamente previsto”, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A ” (allegata al decreto, ndr). “Eventuali modifiche alla Tabella A …. potranno essere attuate con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”. L’applicazione del decreto ministeriale avrà luogo entro 6 mesi negli aeroporti ed entro un anno nelle aviosuperfici.
(*) La definizione di aviosuperficie è contenuta nel decreto ministeriale 8 agosto 2003 e si riferisce a “un’area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all’art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all’art.704 del codice della navigazione”. In Italia vi sono 171 aviosuperfici, individuate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
Per leggere il testo intero del decreto: Nuove norme antincendio in aereoporti di aviazione generale e aviosuperfici.