A completamento dei due precedenti articoli sul telelavoro dei dipendenti Inps, pare opportuno richiamare la risposta all’interpello 13/2013 (serie interpelli sicurezza lavoro 24 ottobre 2013 Ndr) posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri per conoscere, questa volta a valenza generale, se “per i lavoratori a domicilio, che: risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta: a) l’informazione; b) la formazione e l’addestramento previsti per i lavoratori dal TU 81/2008”.
In particolare, ha chiesto il Consiglio degli ingegneri, la formazione deve essere quella prevista dagli Accordi Stato-Regioni comprese quelle per l’addetto al primo soccorso e per l’addetto all’antincendio?
Premesso che il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma, la Commissione chiarisce che si deve ritenere forma subordinata quando “il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere”*.
Sulla questione posta la Commissione richiama l’art.3, c. 9 del TU 81/2008 secondo il quale, “fermo restando quanto previsto dalla L 877/1973**, ai lavoratori a domicilio vanno obbligatoriamente fornite da parte del datore di lavoro le prestazioni di cui al Tit. IV, artt. 36 e 37 del TUS (informazione dei lavoratori, formazione dei lavoratori e loro rappresentanti, rispettivamente) ma non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio.
E l’abitazione del telelavoratore deve considerarsi, a tutti gli effetti, un luogo di lavoro (e quindi con l’obbligo del datore di lavoro di eseguirvi la valutazione dei rischi)? La Commissione risponde che il domicilio non è considerato luogo di lavoro ai sensi dell’art. 62*** del TUS.
Peraltro, viene sottolineato nell’interpello 13/2013, se il datore di lavoro fornisce al telelavoratore attrezzature proprie… esse devono essere conformi alle disposizioni del Tit. III del TUS).
* Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.
** Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
*** Si intendono per luoghi di lavoro… “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
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