Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del TU 81/08 e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno.
Lo ha deciso il Ministero del Lavoro con un decreto del 3 marzo, in concerto con il Ministero dell’Economia, e che ha ottenuto il visto e la registrazione della Corte dei conti il 10 aprile (Leggi circolare Inail 29 aprile 2015 sull’oscillazione tasso medio da decreto 3 marzo).
La riduzione sarà del 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno, del 18% da11a 50, del 10% da 51 a 200 e del 5% per una quota di lavoratori superiore.
Stabilita così l’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, il decreto ministeriale prescrive che il datore di lavoro interessato a ottenere il riconoscimento della riduzione, deve presentarne domanda (entro il 28 febbraio) con tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti in proposito dall’Inail.
La riduzione sarà adottata a condizione che il datore di lavoro, nell’anno precedente a quello della domanda, abbia adottato “interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente”.
Il riconoscimento del beneficio avrà effetto per l’anno della presentazione della domanda e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Alla fine del primo biennio di applicazione delle disposizioni del Dm, l’Inail eseguirà il monitoraggio dell’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione, e redigerà una relazione illustrativa per i Ministeri interessati.
Il DM del 3 marzo richiama, fra l’altro:
- l’art. 3 del DLgs 38/2000 che prevede l’approvazione di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie… tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme (sulla sicurezza sul lavoro, Nda);
- la nota dell’Inail n. 6660 del 18 dicembre 2014 con la quale l’Istituto, ha attestato la congruità della misura premiale con il budget stimato per il triennio 2014-2016.
Info: decreto Ministero Lavoro 3 marzo 2015
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