Scade il 29 novembre il termine per comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) delle società. L’obbligo della comunicazione è previsto dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (legge di conversione del D.L. 185/2008 sulle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”).
La PEC è un sistema di posta elettronica in grado di fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge dal gestore per un periodo di 30 mesi.
Con la PEC, pertanto, è possibile inviare utilmente – e cioè con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento – una e-mail contenente atti legali, contratti, diffide, richieste. Ciò avviene:
- Sottoscrivendo i documenti con firma digitale;
- trasmettendo il tutto all’indirizzo PEC del destinatario pubblicato nel Registro imprese.
Quali sono le società sottoposte all’obbligo istituito dalla L.2/2009? Il Ministero dello sviluppo economico (circ. 3645/C) ha chiarito che devono dotarsi di PEC:
- Le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Sugli obblighi per le società va richiamato l’articolo 16, comma 6 della L.2/2009, per il quale:
- Le nuove imprese costituite in forma societaria erano (ndr) tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008);
- le imprese già costituite in forma societaria prima del 29 novembre 2008 dovranno comunicare al Registro imprese l’indirizzo di Posta elettronica certificata entro tre anni dalla stessa data (il 29 novembre prossimo, appunto).
Per chi non adempie l’obbligo della comunicazione dell’indirizzo della PEC viene applicata la norma generale in tema di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”, contenuta all’art. 2630 del Codice civile (modificato dal DLgs 61/2002), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese. Peraltro, il recente Statuto delle imprese ha introdotto delle modifiche al testo dell’art. 2630 c.c. ha dimezzato le sanzioni, ha previsto la possibilità di un «ravvedimento», per cui «se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo» (art. 9, co. 5).