Con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità di un datore di lavoro che aveva assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri fidandosi delle “assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno“.
Infatti “la responsabilità del datore di lavoro … non è esclusa dal fatto che, “in buona fede”, l’interessato si era limitato a prendere visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dai due stranieri” ma non aveva anche accertato, tramite conoscenza della relativa documentazione, del rilascio dei permessi.
La Suprema Corte ha così confermato la decisione della Corte d’Appello che, con la condanna, aveva ritenuto sussistente l’elemento psicologico dell’illecito in quanto l’imputato aveva “colpevolmente omesso di verificare, prima dell’assunzione, l’effettivo rilascio del permesso di soggiorno“.
Trascrivo qui di seguito le indicazioni sulla materia presenti sul sito www.poliziadistato.it.
“Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare: il modulo di richiesta; il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto; una fotocopia del documento stesso; 4 foto formato tessera, identiche e recenti; un contrassegno telematico da € 14,62; la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto; il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza.
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso: fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato; fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.