Il Ministero del Lavoro, con decreto del 10 giugno 2013 ha approvato la rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale ed agricolo, dei medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Il provvedimento ha fatto seguito alla deliberazione del presidente dell’Inail, la n. 105 del 18 aprile 2013, sulla stessa materia e con le indicazioni relative ai riferimenti retributivi per procedere:
- alla prima liquidazione delle prestazioni;
- alla riliquidazione delle prestazioni in corso;
- agli indirizzi operativi alle proprie unità territoriali ai fini della riliquidazione.
Le relative guide operative sono raccolte nella circolare dell’Istituto n. 50 del 10 ottobre, che richiama anche il quadro normativo* che interessa.
Sull’argomento, in particolare, va ricordato il Dlgs 38/2000** che dispone che:
1) a decorrere dal 1° luglio di ogni anno sia conteggiata la rivalutazione delle prestazioni economiche***;
2) che la rivalutazione sia effettuata in modo differenziato per il settore:
a) dell’industria (attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; relative attività ausiliarie);
b) per l’agricoltura;
c) per i medici radiologi;
d) per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
* A partire dal DPR 1124/1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (art.116, c. 3… minimale e massimale di rendita).
** “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
*** Art. 11: “Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente rilevata dall’ISTAT; gli incrementi annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione minima retributiva non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata”.
Info: circolare Inail n.50 10 ottobre 2013.