Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’allegato 1 del DPR 151/2011 (Nuovo regolamento) in relazione:
- alla dimensione dell’impresa;
- al settore di attività;
- alla esistenza di specifiche regole tecniche;
- alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L’elenco delle attività è soggetta a modifiche in relazione al “mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio”.
Per le attività delle categoria A e B (*) i VV. F. ricevuta la richiesta di certificazione prevenzioni incendi, entro 60 giorni, eseguono controlli e visite tecniche:
- per accertare il rispetto delle prescrizioni in materia;
- per accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
I controlli sono disposti: 1) con metodo a campione; 2) in base a programmi settoriali, per categorie di attività; 3) nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Se i VV.F. accertano carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti, adottano provvedimenti: a) di divieto di prosecuzione dell’attività
b) di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti.
Peraltro, se la struttura, entro 45 gg., conforma l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, i VV.F. rilasciano copia del verbale della visita tecnica con l’esito positivo.
(*) La categoria C si riferisce ad attività previste nelle categorie A e B ma che presentano caratteristiche di rischio più “ampio” (esempio: un albergo – che è sottoposto a visite e controlli per la prevenzione incendi solo se ha una capacità ricettiva di almeno 25 pl – viene inserito nella categoria A se la capacità è fino a 50 pl, nella categoria B se la capacità è fra i 50 e i 100 pl, nella categoria C se la capacità supera i 100 pl).
Info: link temporaneo Decreto 7 agosto 2012.
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