Proseguiamo gli approfondimenti della rubrica riguardanti la sicurezza nelle scuole e lo facciamo riferendoci oggi alla prevenzione incendi. Ce ne offre l’occasione l’art. 10 bis del decreto-legge Istruzione 104/2013, convertito con la legge 128/2013.
Il decreto Istruzione dispone che entro il 2015 vengano emanate le nuove norme di prevenzione incendi per gli istituti scolastici, così come saranno anticipate nel previsto decreto ministeriale di prossima pubblicazione (entro l’11 maggio 2014).
In ordine cronologico, l’ultima legge ad occuparsi dell’argomento è stata la finanziaria del 2007, secondo la quale “per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste dai piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme di edilizia scolastica – le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato-patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima Regione”.
Nel passato il DM 18/12/1975 era intervenuto fissando le norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Più recentemente il Decreto ministeriale 26/08/1992 aveva disposto che le scuole con un numero di presenze (personale docente e non docente e alunni) contemporanee fino a 100 persone, denominate di “tipo 0”, non risultano soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco. Ma i titolari delle scuole dovevano comunque rispettare l’obbligo di cui al punto 11 del decreto (“ Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola”).
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