Il Codice del trattamento dei dati personali*, all’art. 4, c.1, lett. d), individua i dati sensibili, e cioè i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico,politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I soggetti sia privati che pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo:
- previa autorizzazione dell’Autorità del Garante della privacy;
- con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice privacy… dalla legge e dai regolamenti.
Peraltro, in virtù di quanto previsto dal c. 4, lett. d) dell’ art. 26 del Codice**, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione”.
Di norma il Garante rilascia delle autorizzazioni di carattere generale che sono “riconosciute” strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo così superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte dei titolari del trattamento (che sono numerosi anche nell’ambito dei rapporti di lavoro).
Peraltro, l’attività del Garante si manifesta per lo più con il rilascio di specifiche autorizzazioni relative quindi al trattamento dei dati sensibili in specifici settori come quello dei rapporti di lavoro. Queste autorizzazioni sono sempre temporanee e a tempo determinato*** proprio per rispondere in modo adeguato e conforme alla specificità delle esigenze.
Nel caso dell’autorizzazione al trattamento nei rapporti di lavoro (Autorizzazione generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro) essa è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014 e ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, “salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia”.
Il testo “armonizza le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata”.
I primi 8 punti del provvedimento del Garante individuano:
- gli ambiti di applicazione dell’autorizzazione;
- gli interessati ai quali i dati si riferiscono;
- le finalità del trattamento;
- le categorie dei dati;
- le modalità del trattamento;
- le modalità di conservazione dei dati;
- le modalità di comunicazione dei dati;
- le modalità di richiesta dell’autorizzazione.
Nel preambolo all’autorizzazione viene prescritto che “prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”****.
* DLgs 196/2003.
**Garanzie per i dati sensibili.
*** art. 41 del Codice.
****art. 3 del Codice.
Leggi: autorizzazione 1/2014 dati sensibili rapporti lavoro