In altre occasioni mi sono già occupato, da questa stessa rubrica, delle tematiche legate al trattamento dei dati personali e sensibili in ambiente di lavoro (Leggi Nuova autorizzazione trattamento dati nei rapporti di lavoro).
Il Codice della privacy (DLgs 196/2003) ha subito significative modifiche e integrazioni in questi ultimi due o tre anni.
Rimangono fondamentali le regole per le quali il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro; che i dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite; che le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all’attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (ad esempio i dati sulla residenza e i recapiti telefonici) e dei terzi (ad esempio dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze); che i trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative, che si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori, che i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza; che il trattamento di dati personali anche sensibili riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale.
Tutto ciò viene ripreso con grande utilità dal Vademecum 2015 su Privacy e lavoro, messo a disposizione ultimamente anche sul web dal Garante per la protezione dei dati personali.
In alcuni articoli dei prossimi giorni, mi soffermerò sui più particolari aspetti e sulle maggiori attenzioni e misure per la difesa della privacy dei lavoratori presentate dal documento del Garante proprio per la loro novità rispetto alle tematiche già acquisite nell’ambiente di lavoro.
* Ad esempio, per verificare l’esatto adempimento della prestazione o commisurare l’importo della retribuzione.
Info: Privacy e lavoro – vademecum 2015
Continua mercoledì 13 maggio 2015: Vademecum Garante, privacy posta aziendale