Il 1° luglio entrerà in vigore il Regolamento EU 305/2011 riguardante la marcatura CE sui prodotti da costruzione, il cui obbligo era già dettato dalla direttiva 89/106*. Il nuovo Regolamento conferma l’impianto della direttiva del 1988 ma introduce alcune semplificazioni:
a) per i prodotti fabbricati in esemplare unico,
b) per quelli fabbricati direttamente in cantiere;
c) per quelli fabbricati per il restauro.
La marcatura CE garantisce che il fabbricante ha eseguito i controlli standard sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sia sulle materie prime che sui macchinari e sia, ancora, sui requisiti del prodotto finito.
Sull’etichettatura dovranno essere presenti alcune informazioni che dovranno essere riportate nella Dichiarazione di prestazione. “Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato”.
L’elenco dei prodotti marcati CE è fino al 30 giugno quello previsto dalla Direttiva 89/106 ed è datato 28 febbraio 2013. A partire dal 1° luglio, sono previste periodiche pubblicazioni, sulla Gazzetta ufficiale europea, con gli elenchi dei materiali edili e impiantistici interessati dalla Direttiva.
* Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa “al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione”… che si applica” ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere. e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto… Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno…. essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole…”.“Nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione bisognerebbe tenere conto anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all’utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita”.
** “Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile”. “La dichiarazione di prestazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato”.
Continua venerdì 14 giugno: norme armonizzate a garanzia dei prodotti da costruzione.