Per effetto della modifica introdotta al decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese, scivola al 7 ottobre 2013 l’entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).
Il regolamento aveva introdotto un elenco, nuovo rispetto a quello esistente dal 1982, delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzioni incendi, i cui soggetti avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2012, termine, come detto sopra, differito di un anno.
Ricordo che i principi ispiratori della disciplina del 151/11 erano stati individuati nella esigenza di trasparenza e la speditezza amministrativa del settore e da qui la nuova disciplina con le modalità di presentazione delle domande e della documentazione ex c.2, art. 16 del Dlgs 139/06(*).
Le attività d’impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomprese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.
Alla Categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per le quali non è più previsto, come nel passato, il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.
Nella Categoria B o di seconda classe, sono inserite le attività della stessa tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.
Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
Le attività di terza classe, Categoria C, sono infine quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento
Per le attività della categoria C il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.
Il CPI rilasciato in base al nuovo decreto potrà avere una validità di 5 o 10 anni a seconda:
- della tipologia dell’attività;
- del grado di rischio di pericolosità dell’attività.
(*) Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
Info: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Leggi anche: Regolamento di prevenzione incendi, FAQ sul sito VV.F.