Il comma 6 dell’art. 100 del TU 81/08 esonera dalla redazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento) i soggetti operanti in lavori la cui esecuzione immediata è necessaria:
- per prevenire incidente imminente;
- per organizzare urgente misure di salvataggio;
- per garantire la continuità in condizioni di emergenza di servizi essenziali per la popolazione (corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione).
Alla Federazione delle imprese energetiche e idriche che chiedeva la corretta interpretazione della normativa, la Commissione Interpelli ha ricordato (interpelli 2 maggio 2013 Ndr) che l’art. 100 del TU è stato modificato dal DLgs 106/ 2009 “in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la la popolazione”.
La Commissione ha sottolineato che la norma si riferisce anche alle ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro:
- esigenze di livello costituzionale (es. tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- erogazione di servizi pubblici essenziali per la popolazione e che il legislatore ha ritenuto di favorite la rapidità dei lavori che pertanto possono essere svolti senza la redazione del Psc.
Naturalmente, conclude il parere:
- deve trattarsi di lavori necessari a fronteggiare una emergenza nell’erogazione (o nella continuazione dell’erogazione) dei servizi essenziali;
- resta ferma la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del TU, in particolare quelle che, nel Titolo IV, regolamentano i lavori nei cantieri temporanei e mobili.
Info: interpello Psc 2 maggio 2013.