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REACH, un po’ di chiarezza

Il Regolamento 1907/2006 del Parlamento Europeo riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Esso ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – European Chemicals Agency ) modificando sia i precedenti regolamenti CEE del 1993 e 1994, sia le  direttive in materia del 1976, del 1991, del 1993 e  del 2000.

Il regolamento è costituito da 15 titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici ed è stato applicato dagli Stati membri secondo determinate scadenze.

Alcuni titoli sono entrati in vigore il 1° giugno 2007 (ad es, le informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, le tariffe e gli oneri,  l’Agenzia e le autorità competenti), altri, il 1° giugno 2008 (ad. es. la registrazione delle sostanze, gli utilizzatori a valle, l’inventario delle classificazioni).

Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il tit. VIII relativo alle restrizioni dell’uso.

Con l’entrata in vigore del regolamento europeo 1907 sono stati adottati anche nel nostro Paese numerosi provvedimenti di applicazione, dai primi adempimenti sulle schede di sicurezza del 2007, ai metodi di prova del 2008, alle più recenti modiche del Regolamento che nel 2011 sono state almeno 5.

Nel decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 (programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”), sono state fissate le agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale.  Ma il decreto ministeriale va ricordato perché contiene una novità non da poco rispetto alla precedente legislazione in materia, in quanto non tocca più allo Stato, con prescrizioni o restrizioni o obblighi,  ma alle industrie chimiche di garantire la sicurezza nel settore chimico, alle quali incombe di dimostrare, con l’esecuzione di test preventivi sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti e quindi di garantire la loro commercializzazione.

Di particolare importanza sono le implicazioni del Regolamento REACH nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del TU 81/2008 al capo I “Protezione da agenti Chimici” e capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).

Questa la struttura del Titolo IX “Sostanze Pericolose”,  Capo I: Art. 222: Definizioni; Art. 223: Valutazione dei rischi;, Art. 224: Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi; Art. 225: Misure specifiche di protezione e di prevenzione; Art. 226:Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; Art. 229:Sorveglianza sanitaria; Art. 230: Cartelle sanitarie e di rischio.

Info: ECHA.

Continua venerdì…

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