Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2014* si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m².
Nella premessa del provvedimento si richiamano:
- il DLgs 139/2006 che riassetta le disposizioni sulle funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il TU 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
- il decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012 con la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
E proprio per integrare la Regola tecnica del 2012, il Ministero dell’Interno si pone lo scopo di “emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli e simili di superficie superiore a 3000 m² ” e di definirne gli obiettivi, che sono così enunciati:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Gli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale trattano dell’applicazione delle disposizioni tecniche sulla materia, rinviando ai dettagli contenuti nell’allegato, nel quale sono così ripartiti:
- Titolo I° – Capo 1, attività di nuova costruzione; Capo 2, attività esistenti.
- – Titolo II° – Parte A, Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio; Parte B, Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.
Il decreto entra in vigore l’11 agosto 2014 (30 giorni successivi alla pubblicazione sulla GU).
* Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²