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Attività di demolizione dei veicoli, c’è la regola tecnica antincendio

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2014* si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m².

Nella premessa del provvedimento si richiamano:

E proprio per integrare la Regola tecnica del 2012, il Ministero dell’Interno si pone lo scopo di “emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli e simili di superficie superiore a 3000 m² ” e di definirne gli obiettivi, che sono così enunciati:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale trattano dell’applicazione delle disposizioni tecniche sulla materia, rinviando ai dettagli contenuti nell’allegato, nel quale sono così ripartiti:

  • Titolo I° – Capo 1, attività di nuova costruzione; Capo 2, attività esistenti.
  • – Titolo II° – Parte A, Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio; Parte B, Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.

Il decreto entra in vigore l’11 agosto 2014 (30 giorni successivi alla pubblicazione sulla GU).

* Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²

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