Una cabina di proiezione in cui sia presente solo un sistema esclusivamente digitalizzato non comporta l’applicazione delle disposizioni del DM 16.08.1996*.
Lo ha chiarito in una circolare del 16 aprile 2015 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno, nella quale si fa esplicito riferimento al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del DM citato.
I due passaggi del DM prescrivono che “Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60” e che “le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali”. E poi che “l’accesso dall’interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30”.
I chiarimenti riguardano in particolare l’accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione, appunto, di almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
La problematica , avverte il Dipartimento del Ministero “deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un’apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola”.
La circolare:
- in attesa dell’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, aggiornamento atteso in conseguenza anche dell’abrogazione dell’art. 117 RD 6 maggio 1940**,
- tenuto conto del conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- ribadito che sulla materia non sono applicabili il secondo e il terzo capoverso del Titolo VI del DM 16.08.1996;
conclude che “i requisiti richiesti (per questo tipo di locale) dovranno fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi dello stesso DM del 1996, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive …, qualora il locale in questione venga destinato ad un uso appositamente specificato”.
* Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
** Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, … rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche.
Info: circolare 16 aprile 2015 Vigili Fuoco cabine proiezione sistemi digitalizzati