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Circolare dei Vigili del fuoco sulle cabine di proiezione digitalizzate

Una cabina di proiezione in cui sia presente solo un sistema esclusivamente digitalizzato non comporta l’applicazione delle disposizioni del DM 16.08.1996*.

Lo ha chiarito in una circolare del 16 aprile 2015 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno, nella quale si fa esplicito riferimento al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del DM citato.

I due passaggi del DM prescrivono che “Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60” e che “le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali”. E poi che “l’accesso dall’interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30”.

I chiarimenti riguardano in particolare l’accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione, appunto, di almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La problematica , avverte il Dipartimento del Ministero “deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un’apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola”.

La circolare:

  • in attesa dell’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, aggiornamento atteso in conseguenza anche dell’abrogazione dell’art. 117 RD 6 maggio 1940**,
  • tenuto conto del conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
  • ribadito che sulla materia non sono applicabili il secondo e il terzo capoverso del Titolo VI del DM 16.08.1996;

conclude che “i requisiti richiesti (per questo tipo di locale) dovranno fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi dello stesso DM del 1996, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive …, qualora il locale in questione venga destinato ad un uso appositamente specificato”.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
** Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, … rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche.

Info: circolare 16 aprile 2015 Vigili Fuoco cabine proiezione sistemi digitalizzati

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