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Segnaletica e gestione sicurezza antincendio alberghi (DM 14 luglio 2015)

Le aree dell’attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al TU 81/08.

Così, il punto 7 della regola tecnica del DM 14 luglio 2015 sulla lotta all’incendio negli alberghi 25-50 p.l. Un dettaglio, l’adozione della colonna a secco* deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura “attività dotata di colonna a secco per VVF”, posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell’ingresso dell’albergo.

Quanto alla gestione della sicurezza il punto 8 premette che “negli edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell’edificio”, e aggiunge che, tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovranno prevedere:

  • l’installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’ albergo;
  • la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera.

Argomento trattato a sé è quello del Piano d’emergenza, la cui elaborazione è posta a carico del responsabile dell’attività: 1) contiene le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio, 2) deve essere mantenuto costantemente aggiornato, 3) deve indicare le procedure per l’assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell’emergenza, 4) deve indicare la procedura di chiamata dei Vigili del fuoco.

Infine, il punto 8.3 della regola tecnica del DM (Istruzioni di sicurezza). “A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d’orientamento, nelle quali va adeguatamente segnalata, tra l’altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie”.

In ciascuna camera, poi, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva.

Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

Ecco alcune “istruzioni in camera”:

  1. divieto di usare gli ascensori in caso di incendio;
  2. divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
  3. divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei
    locali dell’albergo.

* Installazione di lotta contro l’incendio a uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.

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I primi due approfondimenti sulla regola tecnica antincendio alberghi

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