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Incidenti rilevanti sostanze pericolose, regolamento piani consultazione

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Come si ricorderà, il DLgs 26 giugno 2015, n. 105, entrato in vigore il 29.07.2015, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano i contenuti della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Fra i decreti delegati previsti dal 105, il Regolamento con la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, pubblicato sulla GU del 3 novembre e che entrerà in vigore il 18 di questo stesso mese (Decreto 29 settembre 2016, n. 200).

Per capire il significato sia di “consultazione della popolazione” che dei “piani di emergenza esterna”, occorre far riferimento all’art. 2 del decreto delegato secondo cui per popolazione si devono comprendere le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.

Per quest’ultimo, invece, vale quanto detto dall’art. 21 del 105 e cioè che “per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati ….. e previa consultazione della popolazione…. predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione”.

Al Prefetto quindi spetta di “rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, ….. le informazioni in suo possesso relative a:  a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi;  c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorita’ pubbliche coinvolte; e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare”.

A loro volta, i soggetti interessati, nei 30-60 giorni dal ricevimento delle informazioni del Prefetto, possono presentare allo stesso osservazioni, proposte o richieste sull’oggetto della consultazione.

Info: Decreto 29 settembre 2016 n.200 GU 3 novembre 2016

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