Il Regolamento 9 dicembre 2014 “di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici” pubblicato sulla GU del 29 dicembre 2014 ed entrato in vigore il 30 dicembre, sostituisce l’analogo regolamento del 2011.
Il documento, sottoscritto dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, è stato previsto:
- fra le misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (DL 90/2014)* (Leggi: vigilanza contratti pubblici Dl 90/14) ;
- nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (DLgs 163/2006)**;
- nell’atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell’Autorità nazionale anticorruzione del 29 ottobre 2014.
Secondo le indicazioni del Codice degli appalti, art. 8, c. 3, il Regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio della funzione di vigilanza e prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, Soa (Società organismi di attestazione, Nda), o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei principi delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L 241/1990);
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
Il c. 4 dello stesso art. 8 del Codice degli appalti, invece, dispone che il Regolamento dell’Autorità disciplini l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, nel rispetto:
- dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria;
- della contestazione degli addebiti;
- del termine a difesa;
- del contraddittorio;
- della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione;
- della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento;
- del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
*Titolo III, Misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici – Capo I, Misure di controllo preventivo.
** in particolare artt. 113-120, contratti.
Info: Regolamento 9 dicembre 2014 GU