“I benefìci a carico del Fondo di cui all’art.1, c. 1187* della Finanziaria 2007
(L. 296/2006) sono erogati ai familiari superstiti di cui all’articolo 85, primo c.1 , nn. 1) e 2), del Dpr 1124/1965**, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai nn. 3) e 4) del medesimo articolo 85”.
Questo il testo del c.131 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014, come appare modificato dopo l’approvazione della Camera. Con questo c.131 viene trasferito in una legge quanto già contenuto nel Dm 2 luglio 2007 (individuazione dei familiari aventi titolo al beneficio previsto dal Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro).
I familiari interessati sono, dunque:
- il coniuge superstite fino alla morte o ad un nuovo matrimonio;
- i figli legittimi, naturali, adottivi, riconosciuti e riconoscibili.
Se mancano questi superstiti, il beneficio spetta :
- agli ascendenti;
- ai genitori adottanti (se vivono a carico del “de cuius”);
- ai fratelli e sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico.
Sempre con la Legge di stabilità (art.1 c.131), a decorrere dal 1° gennaio 2014,
la rendita ai superstiti è calcolata:
- prendendo a riferimento il “massimale” retributivo stabilito per legge;
- rivalutato annualmente.
Il calcolo della rendita spettante si vincola sempre al massimale Inail (euro 29.682,90 fino al 30 giugno 2014).
Prima della modifica inserita nella Legge di stabilità 2014, la rendita veniva calcolata facendo riferimento alla retribuzione effettiva del lavoratore nell’anno precedente l’evento.
* “ Per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime… risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali …è istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009”.
** Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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