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Responsabilità civile dei medici, slitta ancora l’obbligo di assicurazione

La proroga che ha fatto slittare dal 13 agosto 2013 al 13 agosto 2014 l’obbligo per gli ”esercenti le professioni sanitarie” di dotarsi di un’assicurazione contro la responsabilità civile, si deve a un emendamento sul DL 69/2013 “Del fare” approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali.

Ma non è la prima volta che la prescrizione della copertura assicurativa dei medici viene rinviata. Ci aveva già pensato il DPR 132/2012, di conversione del DL 89/2012, fissando nel 13 agosto 2013* la scadenza dell’adempimento già previsto a far luogo dal 13 agosto 2012**.

L’ultimo differimento dell’obbligo è stato voluto “al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l’occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina”.

L’assicurazione contro la responsabilità civile professionale*** garantisce esercenti le professioni sanitarie ma anche architetti, avvocati, ingegneri…., il risarcimento dei danni a terzi per errori legati allo svolgimento della propria attività e riguarda tutti gli iscritti ad albi e ordini professionali.

* Il provvedimento, dopo il termine di proroga 13 agosto 2013, aveva aggiunto: ” … e  comunque  non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante  la responsabilità civile e le relative condizioni  assicurative  degli esercenti le professioni sanitarie”.

** L.214/2011, di conversione del Dl 201/2011.

*** Il Dpr 137/2012, Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina la Riforma sulle professioni. Qui di seguito l’Art. 5 del DPR (Obbligo di Assicurazione): 1. Il professionista è tenuto a stipulare… idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale… Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.  2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare…

Continua giovedì 26 settembre: art. 88 applicato a palchi.

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