La proroga che ha fatto slittare dal 13 agosto 2013 al 13 agosto 2014 l’obbligo per gli ”esercenti le professioni sanitarie” di dotarsi di un’assicurazione contro la responsabilità civile, si deve a un emendamento sul DL 69/2013 “Del fare” approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali.
Ma non è la prima volta che la prescrizione della copertura assicurativa dei medici viene rinviata. Ci aveva già pensato il DPR 132/2012, di conversione del DL 89/2012, fissando nel 13 agosto 2013* la scadenza dell’adempimento già previsto a far luogo dal 13 agosto 2012**.
L’ultimo differimento dell’obbligo è stato voluto “al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l’occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina”.
L’assicurazione contro la responsabilità civile professionale*** garantisce esercenti le professioni sanitarie ma anche architetti, avvocati, ingegneri…., il risarcimento dei danni a terzi per errori legati allo svolgimento della propria attività e riguarda tutti gli iscritti ad albi e ordini professionali.
* Il provvedimento, dopo il termine di proroga 13 agosto 2013, aveva aggiunto: ” … e comunque non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie”.
** L.214/2011, di conversione del Dl 201/2011.
*** Il Dpr 137/2012, Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina la Riforma sulle professioni. Qui di seguito l’Art. 5 del DPR (Obbligo di Assicurazione): 1. Il professionista è tenuto a stipulare… idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale… Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare…
Continua giovedì 26 settembre: art. 88 applicato a palchi.
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