Il 13 novembre l’INAIL ha pubblicato una circolare sul rimborso delle spese per farmaci sostenute dai propri assistiti. Dagli antibiotici agli antidolorifici ma anche agli ansiolitici, i farmaci sono elencati nella circolare secondo la ripartizione in cinque grosse branche specialistiche (chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia e neurologia-psichatria), e sono quelli individuati dal Tavolo tecnico istituito lo scorso anno dall’Istituto. (Elenco farmaci).
L’organismo tecnico ha “definito l’ambito delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite agli infortunati e ai tecnopatici in termini di priorità assoluta” e ha “quantificato sperimentalmente gli oneri finanziari connessi all’erogazione delle prestazioni ….allo scopo di accertare i margini di miglioramento consentiti dalle risorse di bilancio e di ampliare la rosa delle prestazioni erogabili”.
Si tratta di farmaci che sono rimborsabili a condizione che l’evento che ha provocato il danno alla salute sia stato “riconosciuto indennizzabile” e, per questa prima fase, “per gli infortuni e per le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, nell’ottica di dare priorità ai farmaci necessari in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati”.
Al termine della fase di sperimentazione e nell’ipotesi in cui “sussistano margini di miglioramento in termini di risorse disponibili”, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie e alle cure necessarie nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, sia per gli infortuni sia per le malattie professionali.
A questo scopo la circolare dell’INAIL obbliga le Direzioni Regionali a trasmettere, con cadenza trimestrale, il numero e il costo delle specialità farmaceutiche rimborsate.
Il lavoratore, per ottenere il rimborso dovrà presentare gli scontrini d’acquisto, la prescrizione medica, il codice fiscale e il codice ministeriale di riferimento del preparato.
Nella premessa della circolare si richiama il comma 5 bis dell’articolo 11 del TU 81/08 che “riconferma espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, senza oneri a loro carico”. Il diritto, sottolinea l’INAIL “è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa (attualmente dell’integrità psicofisica, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto legislativo n.38/2000) sono senz’altro da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici”.
La circolare sottolinea che è, “inequivocabilmente”, l’INAIL l’istituzione garante del diritto “degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”.
Info: Circolare n. 62 del 13 novembre 2012.