La sentenza della Corte Costituzionale 164 dello scorso giugno ha chiarito, in ordine alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) (*), che questa è “rispondente al principio di semplificazione dell’azione amministrativa” e che, nello specifico campo dell’edilizia “risulta pienamente legittima in quanto non si sostituisce al permesso di costruire, ma riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplificazione procedimentale”.
Perché, in questa procedura interviene lo Stato? Risponde la Corte: per l’esigenza di “determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale”. Siamo in presenza di un concorso di competenze dove prevale la competenza esclusiva dello Stato (l’unica in grado di consentire la realizzazione dell’esigenza della determinazione dei livelli essenziali unitari).
L’argomento mi offre la possibilità di richiamare la definizione di SCIA che è l’autocertificazione dell’imprenditore che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività nell’artigianato, nel commercio o nell’industria, e ciò con l’effetto benefico immediato di eliminare i tempi delle verifiche e dei controlli preliminari da parte dei soggetti pubblici competenti. Ai quali resta di accertare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, e di agire di conseguenza. La presentazione della SCIA è titolo necessario e sufficiente per intraprendere/modificare/sospendere l’attività.
Chi non è tenuto a presentare la SCIA? I piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti e che non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera; che non hanno scarichi idrici di tipo produttivo; che non producono rifiuti speciali pericolosi; che non hanno un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
Devono invece presentare la certificazione, a prescindere dal numero di addetti, gli imprenditori di industrie insalubri (es. officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco, autolavaggi, autofficine, elettrauto, stoccaggio e trasporto dei rifiuti, imprese che prima dell’introduzione della SCIA erano soggette al NOE, nulla osta esercizio).
(*) è stata introdotta dalla legge n. 122/2010 ed ha sostituito la DIA, Denuncia di Inizio Attività.