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Sciopero delle mansioni, datore di lavoro e lavoratore

Il datore di lavoro può sanzionare il dipendente che si astiene dal compiere uno o più compiti affidatigli oppure che svolge solo parzialmente gli obblighi contrattuali. Per di più, la condotta del datore di lavoro non viene considerata antisindacale. Perchè? Perchè, nella circostanza, con l’astensione il dipendente non esercita il diritto allo sciopero, ma semmai effettua il c.d. sciopero delle mansioni.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha ribadito un orientamento pienamente condiviso (*) in questa materia, secondo il quale per esserci sciopero, il cui diritto è sancito dall’art. 40 della Costituzione,  occorre che l’astensione dal lavoro:

  • sia esercitata in forma collettiva;
  • si concretizzi per una determinata unità temporale;
  • comporti la perdita della retribuzione.

(*) Si rinvia anche alla sentenza n. 12978 del 14 giugno 2011, secondo la quale non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio, perchè “ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere”.

La Suprema Corte era stata chiamata a giudicare sul  “rifiuto (di un postino, ndr) di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo… ” e aveva concluso che “non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute…” Da qui, che “l’astensione non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta”.

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