Ribadito dalla Corte di Cassazione il principio per cui non c’ è responsabilità del personale della scuola, docenti e non docenti, per l’ infortunio subito da un alunno fuori dell’ambiente scolastico.
Con la sentenza n. 17215/2010 la Cassazione si è espressa sul caso di un ragazzo che si era infortunato nella ressa formatasi all’uscita nel cortile dell’Istituto, cadendo e picchiando la testa contro un gradino. E sono questi gli elementi valutati dalla Corte:
- Al fatto non sarebbe stato presente alcun insegnante;
- gli alunni erano stati accompagnati fuori della classe;
- all’atto della caduta il ragazzo si trovava nei pressi della madre che lo aveva subito soccorso.
È stata quindi respinta la richiesta dei genitori di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio, addebitabili, secondo loro, al personale scolastico. Per l’accaduto, infatti, non è invocabile la presunzione dell’art. 2048 c.c. per il quale ” precettori e maestri d’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, e sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.
Al personale scolastico, infatti, è fatto obbligo di accompagnare gli alunni fino all’uscita dalle aule e l’obbligo di vigilanza da parte degli stessi non viene esteso agli spazi esterni della scuola dopo l’uscita degli allievi.
Accertato che “l’infortunio si era verificato a causa di comportamenti del tutto imprevedibili dello stesso ragazzo”, non è stata ritenuta “configurabile alcuna ipotesi di inadempimento” da parte del personale della scuola.