“In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 (dell’art. 9bis del DL 510/1996, ndr) è assolto mediante un’unica comunicazione contenente:
- le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori,
- la data di inizio e di cessazione della prestazione,
- le giornate di lavoro presunte
- l’inquadramento contrattuale”.
Questo il testo del comma 2 ter del DL 510/1996, convertito nella legge 608/1996 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale).
La novità è derivata dall’applicazione della L.35/2012 di conversione del DL 5/2012 in materia di semplificazione e di sviluppo.
Fra le disposizioni in materia di collocamento, contenute nel citato art.9 bis del 510/1996, ricordo l’obbligo del datore di lavoro di inviare, “entro 5 giorni, alla sezione circoscrizionale per l’impiego, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo”.
Altro adempimento previsto a carico del datore di lavoro consiste nell’obbligo di “consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso”.
Se nell’assunzione non si applica il contratto collettivo, spetta al datore di lavoro anche di indicare:
- la durata delle ferie;
- la periodicità della retribuzione;
- i termini del preavviso di licenziamento;
- la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro.