Un dipendente si era infortunato mentre azionava un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Al direttore dello stabilimento in cui si era verificato l’infortunio è stato contestato di aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.
L’episodio è stato portato in Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233) che rileva il fatto che l’infortunio fu determinato da una manovra del lavoratore che si rese possibile solo e in quanto il trapano a colonna sul quale era stato fatto lavorare, era sprovvisto di adeguata protezione che consentisse all’operaio stesso di non venire in contatto con le parti in movimento della macchina.
Il direttore di stabilimento sostiene che la sentenza dallo stesso impugnata sarebbe pervenuta alla sua condanna per un fatto diverso da quello in contestazione (l’aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee).
La Cassazione, precisato che, “a prescindere dalla circostanza che non è stato chiarito con sufficiente certezza se i dispositivi di sicurezza, pure in ipotesi acquistati dalla società, fossero stati debitamente e correttamente installati”, osservato che la violazione della disposizione che prevede l’apposizione di una protezione atta ad evitare il contatto delle mani del lavoratore con gli organi della macchina in movimento, “è ravvisabile sia nell’ipotesi in cui lo schermo o altro meccanismo di protezione non sia mai stato apposto, come in quella in cui sia stata successivamente rimossa”.
Quanto alla posizione di garanzia del ricorrente, la sentenza, osservato che dal capo di imputazione risulta che lo stesso rivestiva la qualifica di “direttore di stabilimento”, e che è quindi sufficiente affermare che, come si legge in altra circostanza* “ in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti”.
E se all’imputato “ in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell’organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento**.
È corretta, conclude la Cassazione l’indicazione della Corte di merito contestata dal ricorrente, in ordine alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l’imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa”.
* In particolare sez. IV, n. 41981 del 07/02/2012.
** Richiama le precedenti sentenze , Sez. 4 n. 6277/2007 e Sez. 4 n. 19712/ 2009.
Info: Olympus sentenza 12 novembre 2015 n.45233