L’art. 2 del Dpr 1124/1965* considera infortunio sul lavoro, ai fini dell’assicurazione, l’evento che si verifica in occasione di lavoro.
Rispetto alle circostanze che possono dar luogo a copertura assicurativa, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa, nella sentenza n. 6 del 5 gennaio 2015, ricomprendendo nella nozione di “occasione di lavoro” tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore…**.
La pronunzia della Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto respingere dal Giudice territoriale il riconoscimento dell’infortunio subito cadendo dalle scale mentre andava a rispondere al telefono, lavorazione che non rientrava fra i compiti d’istituto.
La Cassazione ritiene che “occasione di lavoro” ampli il concetto della “causa di lavoro” tant’è che “l’infortunio sul lavoro non può essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”.
Pertanto, l’evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro “non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso”, ma deve essere esaminato “in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata”, in quanto in questo contesto le circostanze possono assumere “connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela”. Circostanze di tempo e di luogo che la Cassazione ha riconosciuto sussistere nel caso del lavoratore ricorrente.
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
** Col solo limite del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali – Cass. n. 2942/2002, Cass. n. 12779/2012.
Info: cerca sentenza Cassazione Sez. Lavoro civile, Sentenza n.6 / 2015 del 22/10/2014 sul sito della Corte Suprema di Cazzazione