Non spetta la rendita ex Dpr. n. 1124 del 1965* né l’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il percorso casa-lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto recarsi al lavoro utilizzando, invece, il servizio di linea di trasporto pubblico.
È la tesi della sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154, che ha accolto il controricorso dell’Inail contro la pretesa del lavoratore interessato di ottenere sia la rendita che l’indennità di inabilità temporanea.
La Cassazione, avendo osservato:
- che nel caso in questione l’uso del mezzo meccanico non era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro;
- che per “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute (dell’interessato), il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.
“Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di “necessità”. Necessità che già i giudici di merito avevano escluso.
Anche nel passato per la giurisprudenza (Cass. n. 19940 del 2004) “l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”.
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Info: Cassazione civile sentenza 22154