La sicurezza negli ambienti lavoro deve essere salvaguardata sempre e non solo per chi lavora, ma anche per chi vi sosta occasionalmente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 6383/2013, con la quale ha confermato la condanna a carico di un datore di lavoro resosi colpevole di non aver adottato le normali procedure di sicurezza per la circolazione all’interno del cantiere. A causa, infatti, della mancanza di separazione dei percorsi tra mezzi e pedoni, un lavoratore aveva subito un infortunio per essere stato investito da un autocarro in fase di manovra in retromarcia.
“In sostanza, ha osservato la Cassazione, gravava sull’imputato l’obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori ivi operanti derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici sullo spiazzale del deposito di materiali edili … (perché) il luogo era certamente praticato anche da non addetti ai lavori che ben difficilmente, non essendo a conoscenza dello svolgimento delle attività di carico e scarico di materiali edili nel deposito a mezzo di veicoli meccanici, avrebbero potuto rendersi conto in assenza di segnali qual era il percorso da seguire”.
Conclusione, che, “secondo assunto pacifico e condivisibile”, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto… per eliminare il rischio di danni che i lavoratori possano subire nell’esercizio della loro attività, ma sono rivolte anche a tutelare i terzi, cioè tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro (*).
A proposito, poi, delle vie di circolazione interne, che hanno formato oggetto del caso esaminato, la norma prescrive che i posti di lavoro, ma anche le vie di circolazione appunto e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività “devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro… ed è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l’individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni qual è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello ad essi destinato”.
(*) “Le disposizioni di prevenzione sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”.