Con sentenza del 3 marzo 2016, n. 879, il Consiglio di Stato, sez. IV ha deciso di riformare la sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza sezione I, n. 00759/2014 che aveva ritenuto valida l’esclusione dalla gara di un concorrente per non aver indicato i costi di sicurezza aziendale “nonostante che il bando di gara non ne prescrivesse l’indicazione”.
Per il Consiglio di Stato è corretto l’orientamento espresso dal TAR in quanto “l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, DLgs n. 163 del 2006*, un adempimento imposto dalla legge”. Inoltre, lo stesso art. 26, n. 6, del TU 81/08, stabilisce che, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Sulla circostanza eccepita in appello dal ricorrente che il bando non recava “una espressa clausola di esclusione dalla gara per detta omissione”, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea che questa rende l’offerta incompleta di un requisito la cui essenzialità è direttamente stimata dalla legge (“l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara …, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate”**.
* “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
** Cfr pareri del 17 luglio 2013, n. 118, e del 9 maggio 2013, n.77.
Info: sito Giustizia Amministrativa