La Corte di Cassazione (sentenza n. 24835/2011) si è pronunciata in questi giorni sul ricorso presentato dai genitori di un’alunna che aveva riportato danni cadendo a scuola, mentre con i suoi compagni si recava ai servizi.
I genitori della piccola avevano affermato che competeva alla Scuola di fornire la prova che il fatto non era imputabile né all’Istituto né agli insegnanti/bidelli e ciò con riferimento all’art. 2048, comma 2 del Codice civile, per il quale si presume la responsabilità dell’insegnante e/o della scuola per i “danni cagionati da fatto illecito degli allievi”.
La Cassazione ha escluso l’applicazione dell’art. 2048, sulla base del fatto che la responsabilità della Scuola/insegnante ha natura contrattuale – che viene a determinarsi al momento dell’ammissione dell’allievo alla scuola in riscontro alla sua domanda di accoglimento . La tipologia del contratto comporta, quindi, per l’insegnante, oltre che l’obbligo di svolgere le attività di istituto, anche quello di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’allievo, limitatamente, peraltro, al “tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica” (oggetto, appunto, del contratto).
Con riferimento al caso specifico, a proposito dell’onere della prova, tenuto conto che 1 – ai genitori spettava di provare che il danno subito dalla figlia si era verificato nel corso dello svolgimento della prestazione scolastica; 2 – alla Scuola spettava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso era dovuto a causa non imputabile né alla Scuola né all’insegnante;
la Corte ha escluso la responsabilità dell’Istituto in quanto lo stesso ha provato che, nell’occasione del danno all’allieva, il personale addetto aveva svolto una “sorveglianza assidua e oculata” e che il danno era stato subìto per caso fortuito “sottratto al controllo” di insegnanti e dei bidelli.