La 4° Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile un datore di lavoro per aver impartito ad un lavoratore straniero una formazione inadeguata (due incontri di quindici minuti).
Che cosa dice la norma in proposito? L’art. 36 del TU 81/08 – Informazione ai lavoratori (sui rischi specifici e generali e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda, sulle procedure di pronto soccorso ed emergenza, nominativi degli RSS, RLS, MC, incaricati della sicurezza), al punto 4, dispone che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
La Cassazione, nella sentenza 40605 del 1 ottobre 2013, ha considerato che “due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati …. e ha rilevato inoltre che sarebbe stato onere del datore di lavoro di “accertare se le “procedure scritte” consegnate ai lavoratori (in funzione di prevenzione contro lo specifico rischio connesso alle mansioni da svolgere, ndr) fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri”.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana attraverso semplici test è quindi indispensabile momento preliminare ed integrativo della formazione del lavoratore straniero. Tant’è che in alcune Regioni si sono attivate iniziative di supporto alle aziende mediante l’identificazione di Soggetti pubblici/privati qualificati a svolgere questo tipo di attività preparatoria dei lavoratori stranieri e che con la consegna di un attestato di conoscenza della lingua italiana esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di accertamento linguistico preventivo.
Va ricordato infine che lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri:
- siano tenuti corsi di formazione “che dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”;
- siano forniti specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.