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TU e cantieri temporanei, accertamenti dei presupposti di applicabilità

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Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di F ha condannato l’amministratore di una ditta di costruzioni per aver omesso di realizzare, in un cantiere nel quale erano in corso lavori di bonifica, una vasca per il lavaggio degli pneumatici dei mezzi utilizzati allo scopo di evitare il rischio di contaminazione degli altri ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli interventi di demolizione.

Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (e in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell’allegato IV al TU 81/08 ritenute violate) ai cantieri temporanei o mobili.

Peraltro, osserva la Cassazione Penale, Sez. 3, 07 marzo 2016, n. 9215, nella sentenza impugnata risulta carente l’accertamento del presupposto di fatto per poter applicare la disciplina specifica del TU, e cioè la natura non temporanea o mobile del cantiere allestito dall’impresa …. “Tale accertamento dovrebbe essere compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto”.

Tuttavia, conclude la sentenza, ciò “è incompatibile con la compiuta prescrizione del reato, che deve quindi essere dichiarata, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio”.

Info: Olympus, sentenza Cassazione Penale 7 marzo 2016 n.9215

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