Sul ricorso di una vedova di lavoratore inteso ad ottenere dall’Inail la riversibilità della rendita da malattia professionale di cui era titolare il marito, si è pronunciata la Cassazione civile, Sez. lav. con sentenza n. 14962/2015, che ha respinto il ricorso.
Queste le motivazioni. “In tema di ricorso per Cassazione per vizio di motivazione (elemento riscontrato nel caso in esame), la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”.
Ed è anche necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione..
La sentenza aggiunge che “perché si possa configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza”.
* Rif. a Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 7 marzo 2006, n. 4885.
** In caso contrario, “una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità” (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688).
Info: sentenza Cassazione 16 luglio 2015 n.14962