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La Cassazione sul diritto del dipendente a consultare il proprio fascicolo

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Sul respingimento della sentenza di una dipendente di T. in ordine al fatto che fosse ordinato al datore di lavoro “sia di mettere a disposizione della ricorrente tutti i documenti che la riguardavano…. sia di dichiarare se disponeva di ulteriori documenti che la riguardavano… sia ancora di specificare i criteri applicati per selezionare i dati da conservare nei fascicoli personali dei dipendenti”, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 02 aprile 2016 n. 6775.

La sentenza impugnata, per la Cassazione, deve essere cassata, anche per i motivi che vengono qui sotto sintetizzati.

Il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale è tutelabile in quanto tale perché “si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro (Cass., Sez. 4 febbraio 2014, n. 2397). L’obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nel Codice per il trattamento dei dati*, deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro**”.

Inoltre, si legge nelle conclusioni della sentenza, è riconosciuto il diritto ai lavoratori dipendenti di ottenere che le “valutazioni datoriali su rendimento e capacità professionale, espresse con le note di qualifica, siano formulate nei rispetto dei parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo e degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., oltre che della inerente necessaria trasparenza”. Tale diritto può essere fatto valere in sede giudiziaria …. “onde ottenere il controllo da parte del giudice della conformità del procedimento seguito per la formulazione delle … valutazioni ai parametri” (elencati qui sopra, Ndr).

Infatti, grava sul datore di lavoro l’onere di motivare le note di qualifica, per permettere lo svolgimento del controllo giudiziale. Quest’ultimo “non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo. Sicché esso richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa*** …. comportando la violazione del suddetto obbligo datoriale la conseguenza, che, la valutazione stessa debba ritenersi non avvenuta****”.

* L. 675/1996 e ss.mm. ii.
** “La contrattazione collettiva dei diversi settori prevede che i datori di lavoro debbano conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall’ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all’attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale”.
*** Cass. 20 giugno 2003, n. 9898; Cass. 9 gennaio 2001, n. 206; Cass. 8 agosto 2000, n. 10450.
**** Cass. 22 agosto 2001, n. 11207.

Info: Olympus sentenza Cassazione Civile 7 aprile 2016 n.6775

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