Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art. 30 del DLgs 276/2003* (il distacco si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”): tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario; fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Alla luce di queste disposizioni la Cassazione penale, sez. 4 con sentenza 15696 del 16 aprile 2015, ha respinto il ricorso, confermandone la condanna di colpevolezza, di un datore di lavoro relativamente al decesso per infortunio di un proprio dipendente, per avere consentito allo stesso di svolgere la propria attività presso altra ditta ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.
Il datore di lavoro aveva violato i propri doveri di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, inviando il proprio dipendente:
- senza fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici;
- senza collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.
Si sottolinea nella sentenza che “il datore di lavoro… in termini generali, è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione” (e ciò avviene, ad esempio, quando si consente l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso esaminato dai giudici).
* Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. Emanato in attuazione della cosiddetta Legge Biagi, il DLgs 276 si applica solo ai datori di lavoro privati. Per la PA la disciplina del distacco è contenuta nel DLgs 165/2001.
Info: sentenza n.15696 del 16 aprile 2015