ROMA – La Legge 122/2010 ha introdotto anche nell’edilizia la procedura denominata SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività).
Che cosa cambia? In sintesi: se un soggetto presenta l’idonea documentazione all’amministrazione, non deve aspettare 30 giorni di silenzio-assenzo per iniziare i lavori (come previsto dalla DIA), ma può cominciare il giorno stesso della segnalazione da parte del richiedente.
Questa legge ha generato opinioni discordanti in merito a molti punti. Alcuni Comuni hanno subito adottato la nuova procedura, ma molti altri hanno continuato ad accettare solo la DIA. Non esiste, infatti, una indicazione chiara su come transitare dalla vecchia ala nuova procedura.
Una circolare del Ministero per la Semplificazione Normativa ha chiarito che la sostituzione della DIA con la nuova SCIA non vale per tutti gli interventi edilizi, in quanto secondo l’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), alcuni interventi soggetti a Permesso di Costruire potranno continuare ad essere realizzati in alternativa con la DIA. Inoltre la SCIA non può essere utilizzata per interventi in zone sottoposte a vincolo (di tipo ambientale, paesaggistico o culturale). Quindi la SCIA – a quanto pare – può essere sostanzialmente applicata agli interventi di: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e varianti a permesso di costruire che non incidano su indici urbanistici e volumi.
Ma veniamo ad un importante “vuoto normativo” che riguarda il settore sicurezza e antincendio. Infatti i professionisti del setore denunciano la mancanza di indicazioni chiare sulle procedure relative alla messa in sicurezza antincendio durante lavori di edilizia, da segnalare all’interno dello SCIA. In mancanza di una nota ufficiciale da parte del legislatore, si consiglia di rifarsi alle indicazione finora adottare con la DIA.