Anche i luoghi all’aperto, come un campo agricolo, sono considerati posti di lavoro e occorre applicare l’Art.11, c.3 del DPR 547/1955 che fa espresso riferimento alle “vie di circolazione e altri luoghi e impianti all’aperto utilizzati od occupati da lavoratori durante le loro attività”.
Il datore di lavoro deve quindi preservare i luoghi all’aperto in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Così si è espressa la Sez. V Cassazione penale con sentenza n. 43476 del 13 novembre 2009 che ha condannato il titolare di un’azienda agricola per aver arrecato lesioni personali colpose in danno di un dipendente investito da una macchina agricola condotta dallo stesso titolare e ciò in quanto si erano omessi i “concreti schemi organizzativi” che prevedessero le modalità con cui la macchina agricola si sarebbe dovuta muovere nello stesso ambiente di lavoro in cui si muovevano altri soggetti intenti ad operazioni complementari.
Nel caso, oltre all’osservanza dell’Art. 11 del DPR 547 del 1955, ora ripreso dal punto 1.8.3. dell’allegato IV del TU 81/08, il datore di lavoro aveva l’obbligo sia dell’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alla propria attività, sia del controllo, in modo continuo ed effettivo, della concreta osservanza delle misure predisposte e del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (nel caso, la macchina agricola) e del processo di lavorazione nel luogo di lavoro (inteso anche quello per lo svolgimento dell’attività nelle vie di circolazione dei pedoni e dei veicoli nel campo agricolo, appunto).