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Il sistema nazionale per la sicurezza “anche oltre i confini”

Fra le caratteristiche ritenute indispensabili dalla Convenzione Ilo 187/2006, sono indicati i “meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l’economia informale”.

Nella riunione romana del 28 aprile in cui l’Organizzazione internazionale ha presentato il report annuale sulla materia, sono state pronunciate diverse preoccupazioni in relazione al sistema nazionale italiano che “è concepito perlopiù per imprese di grandi dimensioni…”: occorre, invece, che “un paese come l’Italia, il cui tessuto produttivo è composto perlopiù da micro imprese con meno di 10 dipendenti, non può non tenere conto della necessità di individuare strumenti specifici per queste realtà spesso penalizzate da una logica… delle carte a discapito della sicurezza sostanziale”, mentre spesso gli “eccessi di formalismi … vanno a scapito della sostanza”.

Del tutto appropriato ci è sembrato anche il richiamo al fatto che il servizio di salute e sicurezza sul lavoro non deve riguardare “solo i confini nazionali” tenuto conto che “molte imprese italiane si trovano a produrre o si approvvigionano in paesi terzi dove la normativa di tutele e prevenzione è spesso inesistente”.

Peraltro, a questo proposito sono rassicuranti le espressioni che si leggono nella premessa della Convenzione ILlo 187/2006:

  • “si prende nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l’Organizzazione internazionale del lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l’attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni”;
  • “si ricorda che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell’Organizzazione internazionale del lavoro per un lavoro dignitoso per tutti”.

Va peraltro aggiunto che “la tutela previdenziale assistenziale e sanitaria dei lavoratori è garantita anche quando la loro attività lavorativa viene svolta all’estero. Ciò avviene attraverso i Regolamenti dell’Unione Europea, le Convenzioni internazionali che l’Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari, o in assenza di queste la tutela è realizzata attraverso la normativa nazionale contenuta nella L. 398/ 1987*.

Anche il lavoratore extracomunitario, proveniente da un Paese con in quale non esiste una Convenzione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionale, dovrà obbligatoriamente essere assicurato presso l’Inail dal suo datore di lavoro, e riceverà la medesima tutela prevista per i lavoratori italiani impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni”.

* Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari.

Leggi anche: rapporto Ilo e convenzione 187.

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