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Storia normativa sicurezza – 2 L’unionismo professionale

2 – L’unionismo professionale. Dalle coalizioni operaie di  mutuo aiuto e difesa all’ordinamento corporativo.

Nel nuovo Regno d’Italia i primi sindacati nacquero come “coalizioni di mutuo aiuto e difesa”, con lo scopo di regolare la concorrenza tra i lavoratori bisognosi di lavoro alleviando le condizioni di inferiorità degli stessi di fronte ai datori di lavoro.

È solo verso la fine del secolo che il sindacato, con le sue Camere del lavoro istituite nel 1891, grazie all’impulso continuo ricevuto dal movimento socialista  e dal sindacalismo cattolico – iniziato con l’enciclica “Rerum novarum” di Leone XIII – si pose come  efficace strumento di conquiste sociali.

Con la costituzione della Confederazione generale del lavoro, nel 1906, prevalentemente orientata verso un socialismo riformista, il movimento sindacale cominciò a operare per l’elevazione  del proletariato, sia attraverso la negoziazione collettiva  che premendo sui pubblici poteri per l’emanazione delle leggi di protezione. Così, nel primo decennio  del ‘900, mentre il socialismo si pose come interprete  delle legittime rivendicazioni dei lavoratori, la classe politica più illuminata – capeggiata prima dallo Zanardelli e poi dal Giolitti – lasciando libero gioco  alle forze economiche e sociali in lotta, consentì ai lavoratori, attraverso l’uso precipuo dello sciopero, di conseguire dei miglioramenti che si tradussero in atti di giustizia sociale da una parte e  di aumento del benessere  e del tenore di vita generale dall’altra.

Lo Stato, dalla sua pozione di iniziale  indifferenza  si avviò verso una più decisa tutela del contraente più debole  del rapporto di lavoro. In questa nuova prospettiva la legislazione precettiva acquistò un accelerato ritmo di produzione.

Tra le principali norme ricordiamo quelle dirette a una più efficace tutela sanitaria (1902), alla difesa degli emigranti (1901- 1903 – 1913), alla tutela delle donne e dei fanciulli(1902-1907), al lavoro delle mondine nelle risaie (1902), al  miglioramento dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai, sino all’istituzione nel 1912 del Servizio d’ispezione del lavoro.

Tuttavia, la libertà sindacale venne meno con l’avvento dell’ordinamento corporativo basato sulla negazione del concetto di classe e sul principio della subordinazione degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori al superiore interesse unitario della produzione nazionale.
Nella lotta tra capitale e lavoro lo Stato abbandonò la sua posizione di neutralità assumendo il compito di armonizzare e regolamentare i rapporti sia nel campo professionale e sociale che in quello economico e produttivo.

Con disciplina dei rapporti di lavoro furono creati il sindacato unico obbligatorio – riconosciuto come persona giuridica di diritto pubblico, con il potere di stipulare  contratti collettivi “erga omnes” – e la magistratura del lavoro, competente per tutte le controversie  in materia di lavoro.

L’attuale caposaldo civilistico della disciplina della tutela della salute e sicurezza sul lavoro risale al periodo bellico.

Con il R.D. 16 marzo 1942, n.262, venne approvato il testo dell’attuale codice civile che all’art. 2087,  rubricato “tutela delle condizioni di lavoro”, con una norma brevissima, ma esaustiva, afferma che “ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,  sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

In forza della suddetta disposizione il datore di lavoro divenne il  “garante” dell’incolumità fisica e della personalità morale del lavoratore.

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