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Storia normativa sicurezza – 9 Il nuovo sistema prevenzionale nasce negli anni ’90

9. Il nuovo sistema prevenzionale di organizzazione della sicurezza aziendale nasce negli anni ’90.

Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato dalle direttive dell’ Unione Europea, viene trasposto nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 626/1994. Dagli anni ’50 – dopo l’emanazione della serie di decreti sulla disciplina della prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro – si blocca la crescita della legislazione di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ricordiamo alcune significative eccezioni come la promulgazione del vigente DPR 9 aprile 1959, n. 128, recante norme sulla polizia delle miniere e delle cave; il DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (abrogato dall’attuale DPR 230/1995) in materia di  protezione sanitaria della  popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Soprattutto va menzionato, per l’importanza che ha rivestito per oltre 40 anni, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, sulla tutela  della libertà e dignità  dei prestatori d’opera.

Per avere una seria riforma, seppur parziale, dell’ordinamento di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è detto, dobbiamo attendere il recepimento della legislazione comunitaria, afferente la direttiva quadro e le direttive figlie, alle quali è riferito l’attuale sistema globale di prevenzione. Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 viene ad incidere profondamente  sul vecchio ordinamento.

Il nuovo sistema di sicurezza  fissa la nuova frontiera della prevenzione soggettiva affermando il principio dell’autotutela (ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza…). Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica – che sarà abrogato esplicitamente 15 anni dopo dal D.Lgs. 106/2009 – a un sistema di sicurezza globale  che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza  in azienda, codificando i doveri giuridici dell’informazione, della formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori  alla sicurezza sul lavoro.

Il salto di qualità, ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori, è rilevante. La tecnica, l’organizzazione e l’uomo, i tre cardini della moderna prevenzione, già affermati con successo nei Paesi europei più evoluti sotto il profilo della tutela, vengono tradotti con il D.Lgs. 626/1994 in un disegno giuridico di grande respiro. Le misure costituiscono le linee ispiratrici per l’imprenditore ai fini dell’organizzazione  dei processi lavorativi in scurezza. Primario appare l’obbligo per il datore di lavoro di valutare, nella sistemazione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature e delle materie impiegate, i rischi per la salute de lavoratori.

Benché sia esplicitamente affermato il  dovere di ciascun lavoratore di prendersi cura della salute e sicurezza propria, e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, divengono elementi di responsabilità penale le omissioni del datore di lavoro afferenti la formazione e  l’istruzione da dare al personale sui processi e sui mezzi impiegati per eseguirli in sicurezza.

Conformemente al principio della sicurezza a monte,  si introduce il dovere per i progettisti, confermato dagli obblighi dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. Il nuovo precetto sovverte l’orientamento giurisprudenziale, all’epoca vigente,  che voleva esenti da responsabilità penali i progettisti.

Viene disciplinato, seppur in misura ancor non soddisfacente, il principio del coordinamento da parte del committente-datore di lavoro nell’affidamento all’interno dell’azienda di lavori ad imprese appaltatrici e a lavoratori autonomi, al fine di ridurre il rischio d’interferenza tra le attività svolte nel medesimo sito.

Inoltre, l’obbligatorietà di un servizio di prevenzione aziendale, interno o esterno, è uno degli aspetti più qualificante della nuova politica di prevenzione, in quanto obbliga l’imprenditore a costituire in azienda una stabile struttura di consulenza  per meglio assicurare l’osservanza dei precetti di prevenzione e protezione.

Altre figure di primaria importanza da evidenziare sono: il medico competente, nominato dal datore di lavoro, al quale la norma affida i controlli sanitari e le visite di monitoraggio aziendali;  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tenuto a dare il suo contributo di professionalità ed esperienza al fine di assicurare un maggior coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei processi produttivi.

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