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Storia normativa sicurezza – 7 Il Corpus normativo prevenzionale

7 – 1955: la nascita del Corpus normativo prevenzionale.

Il lavoro costituisce il principale mezzo di sostentamento. È l’espressione più  alta della capacita dell’uomo a concorrere al benessere della collettività. Esso incide positivamente sullo stato fisico e mentale  dell’individuo assicurandone la sua piena realizzazione nella società.

In attuazione del dettato costituzionale dell’art. 41 sulla sicurezza, libertà e dignità umana, e dell’art. 2087 del codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro, in piena ricostruzione del Paese, dopo la terribile guerra mondiale, il Legislatore repubblicano mise mano alla realizzazione di un “corpus” normativo prevenzionale organico i cui principi basilari, tuttora validi con riguardo alla protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature, sono stati trasferiti nel recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

L’opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel periodo post-bellico – le quali affermassero in primis il valore della tutela della salute, fortemente “agglutinato” al diritto alla vita – decollava con la delega del Parlamento al Potere esecutivo (legge 12 febbraio 1955, n.51) volta a emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

I principi della delega prevedevano che la nuova disciplina normativa definisse i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire  gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e l’organizzazione di questol’ambiente di lavoro, la costruzione e cessione delle macchine,  l’impianto e l’uso delle attrezzature, dei mezzi personali di protezione, le misure di conservazione  e di impiego delle materie nocive e dei prodotti  pericolosi.

Nell’emanazione delle norme il Governo  avrebbe tenuto conto delle condizioni tecniche  della produzione, delle esigenze della sicurezza in relazione ai metodi ed alle esigenze igieniche  del lavoro.

Il sistema di tutela avrebbe assunto i connotati penalistici. Le violazioni sarebbero state sanzionate mediante la pena dell’ammenda o dell’arresto fino a tre mesi. La delega che aveva la durata di un anno non fu utilizzata a pieno.

Segnatamente il settore dell’agricoltura non venne disciplinato con norme ad hoc per cui  fu giocoforza per l’impresa agricola ricorrere alle norme generali, redatte soprattutto per l’industria, adattandole alla meno peggio alle macchine ed impianti agricoli per garantire un minimo di tutela per i lavoratori agricoli.

Le disposizioni principali che hanno costituito per oltre mezzo secolo i  pilastri della tutela fisica dei lavoratori sono le norme per:

  • La prevenzione degli infortuni (DPR 547/1955);
  • l’igiene del lavoro (DPR 303/1956);
  • la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (DPR 164/1956).

L’intero sistema normativo – con alcune eccezioni afferenti la prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo (DPR 320/1956), nei cassoni ad aria compressa (DPR 321/1956), nell’industria della cinematografa e della televisione,(DPR 322/1956) e negli impianti telefonici (DPR 323/1956) – è tuttora vigente, anche se è necessario ed urgente un adeguamento  delle disposizioni obsolete.

Tuttavia, le principali norme delegate, di cui alla citata legge n. 51/1955, sono state abrogate in modo esplicito dal decreto correttivo (D.Lgs. 106/2009) al Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).

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