4 – La tutela normativa dei lavoratori nel ventennio fascista.
Nel periodo post-bellico che seguì la grande guerra, la disciplina del rapporto di lavoro e ancor più la legislazione sociale si svilupparono notevolmente affermando, quale diritto primario del proletariato, il principio di tutela dall’indigenza.
All’entrata in vigore della Carta del lavoro fascista – la quale sancì l’obbligo per gli organi dello Stato di sorvegliare l’osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni e la polizia del lavoro – segui l’istituzione dell’Ispettorato corporativo che, con il R.D. 28 dicembre 1931, n.1684, ampliò il campo d’intervento assumendo la funzione di vigilanza per l’attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, in agricoltura, oltre al controllo sull’esecuzione dei contratti collettivi, sulle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie che le nuove leggi apprestavano a favore dei prestatori d’opera.
Significative per la tutela della salute furono la legge 26 aprile 1934, n.653, sulla protezione delle donne e dei fanciulli, con precise disposizioni sul trasporto e sollevamento pesi, e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvò le Tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, con l’elenco di quelle attività nelle quali il lavoro era consentito con le cautele e le condizioni di protezione necessarie.
Il primo importante intervento di prevenzione fu compiuto con il R.D. 23 luglio 1913, n. 998, che vide l’approvazione delle misure per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche. Venne poi limitato l’orario di lavoro degli impiegati e degli operai della aziende industriali e commerciali – 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali – con il R.D.L. 19 marzo 1923, n. 692, successivamente esteso ai lavoratori delle aziende agricole.
Con il R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, furono adottati i provvedimenti previdenziali sull’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia. Risale al ‘26 la costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione – preposta alla verifica degli impianti termici – sancita dal R.D.L. n.1331.
Con il successivo R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 vennero stabilite le norme per la disciplina della ricerca e la coltivazione delle miniere. Con la legge 22 giugno 1933, n.860, vennero unificate le varie Casse infortuni, assegnando la tutela assicurativa ad un unico ente che assunse il nome di Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Ma il grande balzo si ebbe con l’approvazione del codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – che all’art. 437 introdusse la fattispecie del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Inoltre, il codice sancì agli artt. 589 e 590 le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose: reati configurabili nelle ipotesi infortunistiche occorse in azienda per inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro o per violazione del principio generale di tutela delle condizioni di lavoro posto dall’art. 2087 del nuovo codice civile, approvato in pieno conflitto mondiale, con il R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Con queste disposizioni vennero gettate le basi dell’attuale disciplina vigente sulla tutela penalistica e civilistica. Disposizioni che si andranno arricchendo attraverso l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale tuttora in atto.
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