Per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) è “allarmante” il fenomeno dello stress che colpisce sempre più diffusamente i lavoratori. Secondo l’Agenzia, il 51 per cento degli operatori dei vari settori e attività è convinto che il fenomeno è “comune e doloroso”, mentre per il 40 per cento degli uomini e delle donne che ha un impiego, crede che esso sia “una patologia trascurata”.
Viene, comunque, considerata “la principale causa di assenteismo”.
Nella conferenza stampa del 7 aprile, László Andor, commissario europeo per l’Occupazione, ha lanciato la campagna biennale che coinvolgerà Paesi anche oltre i confini dell’Ue (saranno 30), facendo interagire centinaia di organizzazioni con le più varie attività, dalla formazione, alle conferenze, ai manifesti, ai filmati, ai concorsi fotografici, ai quiz, ai modelli di intervento, alle campagne pubblicitarie e alle conferenze stampa. Ma anche il Premio europeo per le buone pratiche, appena bandito e al quale potranno partecipare “tutte le organizzazioni europee che stanno attuando con successo misure volte a ridurre e ad eliminare lo stress”.
La notizia mi consente di riferire sulla normativa sullo stress lavoro correlato e di affrontare il tema dello stress in ulteriori tre approfondimenti.
Ricordo innanzitutto che dal 31 dicembre 2010 è in vigore in Italia l’obbligo di valutare il rischio aziendale da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all’interno dell’art. 28 del TU 81/08*. Il punto1-bis dell’art. 28 prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato venga effettuata “ nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, c. 8, lett. m-quater**, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
* “La valutazione di cui all’art. 17, c. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004…”.
Per una quanto più completa disanima dei vari aspetti dell’argomento, rimando anche alla circolare del Ministero del lavoro 18/11/2010 (indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress…), all’interpello n. 5/2012 del 15.11.2012, e all’interpello n. 5/2013 del 02.05.2013.
** “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche … e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni … in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 … omissis.”.
Continua mercoledì 16 aprile: stress valutazione non in unico momento.