Per ogni tipo di azienda, i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato sono:
- la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul lavoro;
- il coinvolgimento dei lavoratori nell’analisi del rischio e nell’individuazione delle soluzioni.
Questa la sintesi del Documento elaborato dal sottogruppo interregionale Stress lavoro-correlato e approvato dal Coordinamento tecnico interregionale Pisll nella seduta del 15 febbraio 2012, che fornisce un utile orientamento nell’ approccio con i diversi, non facili ed anzi delicatissimi aspetti del particolare rischio lavorativo.
Il documento è stato redatto allo scopo di meglio interpretare la norma vigente in materia*, alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010** del Ministero del lavoro.
Fra le disposizioni transitorie e finali della circolare ministeriale si legge che “la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28 del TU 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche… e che “la programmazione temporale*** delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi …”.
Quali sono i principi generali ai quali deve attenersi la valutazione dello stress lavoro-correlato?
Per il documento del Coordinamento tecnico interregionale del febbraio 2012, “la valutazione non è finalizzata solo a stabilire il livello di rischio ma ad individuare le misure correttive e le azioni di miglioramento che possono essere intraprese. La valutazione del rischio è un processo che non si esaurisce in un unico momento, ma ne prevede vari: la valutazione vera e propria, l’individuazione di misure correttive, la pianificazione di un piano attuativo (chi deve fare cosa), la rivalutazione per verificare l’efficacia delle misure attuate”.
Per questo, la valutazione del rischio stress lavoro correlato:
- è promossa e gestita dal datore del lavoro e/o dal top management;
- l’oggetto della valutazione è l’organizzazione del lavoro e gli elementi che possono costituire fattori di stress lavoro-correlato e la loro percezione da parte dei lavoratori.
Il processo di valutazione a) “è orientato soprattutto a soluzioni di tipo collettivo e a forte valenza preventiva”, b) si impernia sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (e con la garanzia della centralità di Rspp, medico competente, Rls); c) deve integrarsi nel processo complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo documento ed inserirsi nel programma generale di prevenzione e protezione aziendale con il relativo piano attuativo.
* Artt. 6, c. 8, lett. m-quater), e art. 28, c. 1-bis) del TU 81/2008. “Le indicazioni, elaborate per la finalità individuata dal TU di valutare lo stress lavoro ¬correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, costituiscono il livello minimo di attuazione dell’obbligo, che deve essere soddisfatto in tutte le aziende pubbliche e private…”.
** La circolare ha preso in esame, esponendone i necessari rilievi ed interpretazioni, “ il quadro normativo di riferimento… le definizioni e le indicazioni generali… la metodologia (nella Vdr)”.
*** “Deve essere definito un piano con scadenze, percorso di valutazione, calendario di valutazione dei gruppi o partizioni.
L’avvio del processo di valutazione deve essere indicato nel DVR con data certa. La programmazione temporale delle attività deve essere effettivamente rispettata (salvo giustificazione oggettiva e documentata).
Nel processo di valutazione previsto non vi devono essere interruzioni ingiustificate”.
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Stress lavoro correlato, analisi del tema della nuova campagna Eu-Osha
Continua martedì 22 aprile 2014: valutazione stress indicatori.