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Sulla qualificazione delle imprese appaltatrici nei lavori confinati

Tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi ai quali vengono commissionate prestazioni di lavori, servizi o forniture in luoghi sospetti di inquinamento o confinati, prima dell’accesso a detti luoghi, devono essere adeguatamente informati (per un tempo non inferiore ad un giorno):

  • Sulle  caratteristiche degli ambienti in cui sono chiamati ad operare;
  • sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività commissionata.

Lo prescrive uno specifico Regolamento contenuto nel DPR del 14 settembre 2011.
E inoltre, un dipendente individuato dal committente per capacità ed esperienza (almeno 3 anni di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) vigilerà sull’attività degli operatori commissionati sia con funzione di indirizzo e coordinamento sia con il compito di limitare il rischio da interferenza fra le lavorazioni  dell’impresa appaltante e quelle dell’impresa/e appaltatrice/i.

Ma altri requisiti si richiedo alle imprese appaltatrici di questo tipo di prestazioni. Innanzitutto, debbono  applicare integralmente “le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze” . Secondo, la loro dotazione di personale deve prevedere “una percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sosspetti di inquinamento o confinati”. Terzo, debbono possedere “dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione” dei particolari rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Infine, devono applicare integralmente la parte economica dei contratti di lavoro, compreso il versamento dei contributi.

Il Regolamento del 14 settembre dispone che per questo tipo di prestazioni non è ammesso il ricorso a subappalti  “se non autorizzati espressamente” dal committente e certificati ai sensi del Dlgs 276/2003 e ss.mm.ii.

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