Campi elettromagnetici. Iniziamo oggi la pubblicazione degli approfondimenti curati da Enzo Gonano per lo speciale cartaceo di Quotidiano Sicurezza distribuito dal 16 al 18 ottobre 2013 nel Quartiere Fieristico di Bologna nel corso dell’edizione appena conclusa di “Ambiente Lavoro – 13° Salone della salute e sicurezza sul lavoro“.
Si tratta di cinque contributi inediti, che seguono due articoli già pubblicati da Enzo Gonano nei mesi scorsi.
Questi i due articoli già pubblicati:
- La nuova direttiva particolare sui rischi dei campi elettromagnetici
- Tumore da cellulare, la Cassazione riconosce la malattia professionale
Questo il primo dei nuovi (N.B. nel corso di questa settimana e della prossima, troveranno spazio su Quotidiano Sicurezza tutti i contributi e le schede pubblicate sullo speciale cartaceo).
–
Errata corrige: la scadenza erroneamente segnalata nell’articolo che segue e indicata al 31 ottobre 2013 è stata in realtà fissata al 1° luglio 2016 e non nel 31 ottobre 2013 e ciò per effetto di un’ulteriore modifica apportata il 26 giugno scorso dal Parlamento europeo e del Consiglio che hanno approvato la nuova direttiva 2013/35/UE.
Nell’articolo seguente le modifiche necessarie e gli aggiornamenti accanto al testo originale.
Entro il 31 ottobre 2013 (errato: 1° luglio 2016), Vdr contro il superamento dei valori Cem.
Tutte le realtà operative la cui attività viene svolta in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico sono tenute al rispetto della specifica normativa:
- eseguendo la valutazione del rischio e;
- a partire dal 31 ottobre 2013 (errato: 1° luglio 2016*, adottando misure tali che nell’ambiente lavorativo non vengano superati i valori limite stabiliti dalla legge**.
L’articolo 181 del TU, anche tramite il richiamo al più generale articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione relativa a tutti gli agenti fisici.
In relazione alla valutazione del rischio diretto di esposizione a campi elettromagnetici, la norma tecnica CEI EN 50499/2009 contiene un elenco non esaustivo di apparecchiature che possono produrre livelli superiori ai valori di azione e riguardano le attività di seguito descritte.
- “Generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- trasformazione di tensione (sottostazioni e cabine);
- elettrolisi industriale;
- saldatura elettrica;
- saldatura dielettrica;
- riscaldamento a induzione;
- riscaldamento dielettrico a radiofrequenza;
- riscaldamento dielettrico a microonde;
- riscaldamento a resistenza con potenza regolata da tensioni parzializzate nel tempo;
- magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;
- apparecchi di illuminazione speciali attivati a radiofrequenza;
- dispositivi al plasma in radiofrequenza;
- sistemi elettrici di controllo integrità;
- sistemi magnetoscopici per controlli non distruttivi;
- diatermia (elettromedicale);
- magnetoterapia;
- elettroterapia;
- tecarterapia;
- radarterapia;
- taglio e cauterizzazione con elettrobisturi e radiobisturi;
- trattamenti estetici a radiofrequenza;
- radar (controllo del traffico aereo, portuale, meteorologici, …);
- antenne di siti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva;• antenne delle stazioni fisse per la telefonia mobile;
- trasporti alimentati elettricamente (treni, tram);
- cabine di trasformazione media tensione / bassa tensione (MT/BT);
- reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro in alcune configurazioni e potenze.”
Se invece a dover essere valutato è il rischio indiretto, occorre tenere conto “dell’insieme dei dispositivi presenti in un certo ambiente; della loro concentrazione spaziale; degli effetti su altri dispositivi di sicurezza presenti. Tant’è che ne possono essere interessati tutti i più diffusi dispositivi alimentati da corrente elettrica (cellulari, cordless, stampanti, scanner…).
* Il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di nuova direttiva che sostituisce la direttiva 2004/40/CE. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. Di conseguenza, anticipando l’adozione della nuova direttiva al 30 aprile 2012, la maggioranza degli Stati membri non ha recepito la direttiva 2004/40/CE… Di conseguenza, è opportuno posticipare il termine del 30 aprile 2012. … Articolo 1. All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE la data «30 aprile 2012» è sostituita da quella del «31 ottobre 2013».(estratto dalla Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18° direttiva particolare ai sensi dell’art 16, par. 1, della Direttiva 89/391/CEE).
In seguito quindi: “All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE la data 30 aprile 2012 è sostituita da quella del 01.07.2016. Al riguardo si richiamano 1) l’estratto dalla Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18° direttiva particolare ai sensi dell’art 16, par. 1, della Direttiva 89/391/CEE);2) la Direttiva 2013/35/UE, approvata il 26 giugno 2013”.
** Il campo di applicazione del Capo IV del Titolo VIII del TU 81/08 prende in considerazione, nello specifico:
- i campi magnetici statici;
- i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili da 0 Hz a 300 GHz.
“Un parametro molto importante che caratterizza i campi elettromagnetici, connesso alla loro rapidità di oscillazione, è la frequenza, che si misura in hertz (Hz), dove 1 Hz corrisponde a un’oscillazione al secondo. Sulla base della frequenza di oscillazione si distinguono i campi elettrici e magnetici statici (che non oscillano affatto, 0 Hz), i campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (che comprendono la frequenza di 50 Hz con cui è distribuita l’energia elettrica nelle nostre case, ma più in generale si riferiscono alle frequenze che non superano i 300 Hz), i campi elettromagnetici a frequenza intermedia (tra 300 Hz e 10 MHz, dove 1 MHz corrisponde a un milione di hertz), i campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (10 MHz – 300 GHz, dove 1 GHz corrisponde a un miliardo di hertz)” (Istituto Superiore della Sanità).
Il testo completo dell’errata corrige.
Continua martedì 22 ottobre 2013: sorgenti giustificabili e non.