Per la tardiva domanda di equo indennizzo un lavoratore, infortunatosi nel tragitto casa – lavoro, si era visto respingere la richiesta proprio a causa del fatto che la stessa doveva essere presentata nei 6 mesi successivi all’evento.
Per la Cassazione a nulla sono valse le motivazioni dall’interessato secondo il quale, avendo lo stesso acquisito con ritardo conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità delle infermità conseguenti il sinistro, spettava all’Asl competente di dimostrare che il termine per la domanda di indennizzo non dovesse far riferimento alla data dell’evento, “essendo irragionevole ritenere che il dipendente debba presentare la domanda appena abbia contratto la malattia”, come del resto stabilito dall’art. 36 del DPR 686/57.
La sentenza 586 del 14 gennaio 2014 della Cassazione civile, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha richiamato il DPR 461/01*, secondo il quale , “ in caso di lesioni e/o infermità derivanti dall’attività lavorativa, … sono previsti … due distinti procedimenti e domande: la prima diretta a “fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio” delle lesioni o infermità (art. 4, comma 1); la seconda diretta ad ottenere l’equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (art. 4, comma 6)”. Nel caso esaminato “ricorre la prima ipotesi, quella cioè della domanda diretta a fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio (infortunio in itinere) delle lesioni e/o infermità contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, per cui viene stabilito chiaramente che la domanda “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento”.
Per la Cassazione, è chiaro che solo nel caso in cui “la conoscenza delle infermità o lesioni non siano immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, il termine decorre dalla loro conoscenza, mentre laddove esse lo siano, il termine decorre senz’altro dall’evento dannoso”. E per le obiettività traumatiche (fratture e lesioni descritte nella cartella clinica di ingresso nel Pronto soccorso di accoglienza nell’immediato post infortunio), il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal momento dell’incidente, “non dovendosi in questa fase prodromica (rispetto alla richiesta delle connesse prestazioni economiche) discettare della gravità dei postumi ma solo della sussistenza delle lesioni” **.
* Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
** Cass. Penale 2891/90.
Info: Cassazione civile 14 gennaio 2014 n.586.