Sono operative, dopo la pubblicazione sulla GU di ieri, le modifiche del decreto ministeriale 9 luglio 2012, sui contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Il DM definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A (contenuti della cartella sanitaria e di rischio) e 3B (contenuti e modalità delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori le modalità di trasmissione delle informazioni) che fanno parte del TU*.
Le modifiche, che entrano subito in vigore, inseriscono nel rinnovato testo del decreto le disposizioni qui sotto riportate.
“Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’Inail, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l’allegato II…”.
Nel nuovo comma è previsto che i contenuti dei due allegati e le modalità di trasmissione dei dati possono essere modificati, “sentite le associazioni scientifiche del settore”.
Le modifiche introdotte tengono conto che:
- lo strumento informatico univoco in ambito nazionale di raccolta dei dati è divenuto operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013;
- le principali associazioni rappresentative dei medici competenti hanno segnalato le difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati ….che conseguentemente non consentirebbe il rispetto del previsto termine del 30 giugno 2013.
* Art. 40 del TU 81/08.
Info: DM 6 agosto 2013.